Il decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link), oltre alla proroga della revisione ministeriale, dispone misure straordinarie per i serbatoi GPL e le bombole CNG (Metano). I regolamenti di riferimento sono due: per gli impianti GPL fa fede l’art.92 comma 4 (lo stesso che disciplina la revisione), per quelli a metano l’art. 103 comma 2 relativo in generale alle autorizzazioni per la circolazione.

GPL

Art. 92 comma 4: 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo

La sostituzione dei serbatoio GPL, a differenza delle bombole CNG, è considerata una modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo da sottoporre a visita e prova ai sensi dell’art.78 del Codice della Strada. Dal testo del decreto, parrebbe che la proroga sia valida anche per i serbatoi già scaduta alla data di entrata in vigore della disposizione, ma non è così. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link) precisa che la proroga al 31 Ottobre 2020 è valida solo per i serbatoio con regolare scadenza dal 31 Gennaio al 31 Luglio 2020. Diversamente, per la revisione ministeriale non è fissato un termine minimo: la proroga è valida per tutte le scadenze, naturalmente con termine massimo al 31 Luglio 2020. Le seguenti disposizioni rimangono invariate nella Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link), ovvero l’ultimo emendamento al Decreto Cura Italia attualmente in vigore.

METANO

L’art. 103 comma 2 è stato emendato nella sopracitata legge n.27, pertanto verrà proposto in entrambe le versioni per conoscenza:

  • 103 comma 2 Decreto Cura Italia (EMENDATO)Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 
  • 103 comma 2 Legge n.27 (IN VIGORE):  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [..].

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti U.0001735 del 23 Marzo 2020 chiarisce inequivocabilmente che la validità dei certificati delle bombole CNG rientra nella proroga disciplinata dall’art.103 comma 2. Considerando l’emendamento al suddetto articolo nella legge n.27, l’ultima circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti U0002807 del 30/04/2020 (link) rettifica quanto disposto nella precedente. Tutti le bombole CNG con scadenza dal 31 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020 sono da considerarsi in regola fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza da Covid-19, quindi in data da definire.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Entrambe le proroghe sono da intendersi relative all’ambito della circolazione in quanto con serbatoio GPL/CNG scaduto si rischia una sanzione per violazione del Codice della Strada. Lo scopo del legislatore è quello di consentire agli automobilisti di procrastinare questo onere considerando i vari ritardi causati dalla sospensione provvisoria di alcuni comparti della filiera. Va ricordato che i termini della proroga relativa alla revisione ministeriale coincidono a quelli della proroga per i serbatoi GPL, mentre per le bombole CNG la nuova data di scadenza sarà sicuramente posteriore, salvo nuovi emendamenti. Pertanto, non è prevista la possibilità di eseguire la revisione ministeriale con esito regolare a veicoli con bombole scadute. Tutti i veicoli non sono soggetti all’obbligo di revisione periodica fino al 31 Ottobre 2020: non è necessario anticiparla senza regolarizzare preventivamente l’impianto di seconda alimentazione. Per i veicoli alimentati a GPL deve essere sostituito il relativo serbatoio con prenotazione del collaudo presso la Motorizzazione Civile, per quelli a Metano è sufficiente la sostituzione delle bombole presso un installatore.

 

 

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